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ABBIGLIAMENTO LAVORO – DPI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa sono i DPI…

Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Come disposto dall’art. 77 del D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro, ai fini della scelta dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI):

a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dall’uso degli stessi DPI;

c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Partiamo dal significato della sigla, DPI sta per Dispositivi di Protezione Individuale e il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro o D.lgs 81/08 ne da una definizione specifica, dicendo che rientra in essa:
“Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
Va ricordato che i DPI devono essere prescritti soltanto quando non è possibile attuare altre misure di prevenzione per ridurre i rischi alla fonte, come per esempio adottare mezzi di protezione collettiva o modificare il processo lavorativo.

I DPI devono avere dei requisiti e delle caratteristiche specifiche, tra esse ricordiamo:


  • Essere adeguati ai rischi da prevenire;

  • Non costituire un rischio maggiore per il lavoratore che se ne serve;

  • Essere adeguati alle caratteristiche del luogo lavorativo;

  • Essere adeguati alle caratteristiche del sistema lavorativo;

  • Essere ergonomici e funzionali alla salute dei lavoratori;

  • In caso di utilizzo di più DPI essi devono necessariamente essere compatibili tra loro;

  • Essere facili da indossare e da togliere in caso di emergenza;

  • Essere conformi e regolari secondo le normative in vigore;


Le 3 categorie di DPI

Le categorie, tengono conto di fattori determinanti, ovvero il tipo e l’entità di rischio da cui proteggono il lavoratore. Abbiamo dunque la seguente divisione:

  • Categoria I;

  • Categoria III;

  • Categoria II;

DPI di Categoria I

Fanno parte della prima categoria i dispositivi ideati per proteggere i lavoratori da rischi minimi come:

  • Lesioni meccaniche superficiali;

  • Lesioni da prodotti per la pulizia lievi e facilmente reversibili;

  • Contatto o urti con oggetti caldi fino ai 50°C;

  • Eventuali fenomeni atmosferici durante l’attività lavorativa;

  • Urti e vibrazioni lievi ma non nocive per gli organi vitali;

  • Effetto lesivo dei raggi solari;

DPI di Categoria III

Nella terza categoria rientrano i dispositivi  volti a prevenire i rischi che possono causare conseguenze molto gravi e irreversibili (infortuni gravi o anche morte), essi proteggono da:

  • Sostanze e miscele pericolose per la salute;

  • Atmosfere carenti di ossigeno;

  • Agenti biologici particolarmente nocivi;

  • Radiazioni ionizzanti;

  • Ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;

  • Ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;

  • Cadute dall’alto;

  • Scosse elettriche e lavoro sotto tensione;

  • Annegamento;

  • Tagli da seghe a catena portatili;

  • Getti ad alta pressione;

  • Ferite da proiettile o da coltello;

  • Rumori particolarmente nocivi;

DPI di Categoria II

Nel nostro “elenco” abbiamo inserito la categoria 2 dopo la 3 per un motivo ben preciso: in essa si raccolgono tutti i DPI che non possono rientrare nelle precedenti categorie, degli esempi sono:

  • Casco per proteggere da rischi meccanici;

  • Guanti per proteggere da rischi meccanici;

  • Gli indumenti catarifrangenti per segnalare la presenza dei lavoratori in condizioni di scarsa visibilità;

 

 

Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore

Obblighi del lavoratore

Obblighi del datore di lavoro

 

 

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