Cosa sono i DPI…
Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Come disposto dall’art. 77 del D. Lgs. 81/2008, il datore di lavoro, ai fini della scelta dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI):
a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dall’uso degli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
Partiamo dal significato della sigla, DPI sta per Dispositivi di Protezione Individuale e il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro o D.lgs 81/08 ne da una definizione specifica, dicendo che rientra in essa:
“Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
Va ricordato che i DPI devono essere prescritti soltanto quando non è possibile attuare altre misure di prevenzione per ridurre i rischi alla fonte, come per esempio adottare mezzi di protezione collettiva o modificare il processo lavorativo.
I DPI devono avere dei requisiti e delle caratteristiche specifiche, tra esse ricordiamo:
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Essere adeguati ai rischi da prevenire;
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Non costituire un rischio maggiore per il lavoratore che se ne serve;
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Essere adeguati alle caratteristiche del luogo lavorativo;
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Essere adeguati alle caratteristiche del sistema lavorativo;
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Essere ergonomici e funzionali alla salute dei lavoratori;
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In caso di utilizzo di più DPI essi devono necessariamente essere compatibili tra loro;
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Essere facili da indossare e da togliere in caso di emergenza;
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Essere conformi e regolari secondo le normative in vigore;
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Le 3 categorie di DPI
Le categorie, tengono conto di fattori determinanti, ovvero il tipo e l’entità di rischio da cui proteggono il lavoratore. Abbiamo dunque la seguente divisione:
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Categoria I;
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Categoria III;
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Categoria II;
DPI di Categoria I
Fanno parte della prima categoria i dispositivi ideati per proteggere i lavoratori da rischi minimi come:
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Lesioni meccaniche superficiali;
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Lesioni da prodotti per la pulizia lievi e facilmente reversibili;
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Contatto o urti con oggetti caldi fino ai 50°C;
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Eventuali fenomeni atmosferici durante l’attività lavorativa;
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Urti e vibrazioni lievi ma non nocive per gli organi vitali;
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Effetto lesivo dei raggi solari;
DPI di Categoria III
Nella terza categoria rientrano i dispositivi volti a prevenire i rischi che possono causare conseguenze molto gravi e irreversibili (infortuni gravi o anche morte), essi proteggono da:
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Sostanze e miscele pericolose per la salute;
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Atmosfere carenti di ossigeno;
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Agenti biologici particolarmente nocivi;
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Radiazioni ionizzanti;
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Ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C;
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Ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore;
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Cadute dall’alto;
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Scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
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Annegamento;
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Tagli da seghe a catena portatili;
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Getti ad alta pressione;
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Ferite da proiettile o da coltello;
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Rumori particolarmente nocivi;
DPI di Categoria II
Nel nostro “elenco” abbiamo inserito la categoria 2 dopo la 3 per un motivo ben preciso: in essa si raccolgono tutti i DPI che non possono rientrare nelle precedenti categorie, degli esempi sono:
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Casco per proteggere da rischi meccanici;
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Guanti per proteggere da rischi meccanici;
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Gli indumenti catarifrangenti per segnalare la presenza dei lavoratori in condizioni di scarsa visibilità;
Obblighi del datore di lavoro e del lavoratore